Chissà quante volte vi sarete domandati a chi appartiene realmente un marchio, un’illustrazione o un impaginato grafico!? Il cliente, in quanto committente e finanziatore dell’opera, può farne ciò che vuole?
La giurisprudenza sul diritto d’autore è materia molto complessa e articolata. Lungi da noi volerla esplorare tutta, ma pensiamo che esporre alcuni concetti di base possa aiutare molti a capire meglio quali siano le cose lecite da chiedere ad un grafico.
Che cos’è il diritto d’autore?
Il diritto d’autore riguarda le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma espressiva (art. 2575 c.c.).
Il diritto nasce nel momento stesso della creazione dell’opera.
Anche i lavori grafici, in quanto opere creative, sono tutelate dalla legge, che li riconosce come particolare espressione del lavoro intellettuale (legge n. 633/1941, art. 1-5).
All’autore dell’opera sono riconosciuti il DIRITTO MORALE e il DIRITTO PATRIMONIALE.
Cosa significa diritto morale?
Il diritto morale dell’autore consiste:
- nel diritto a vedersi riconosciuta la paternità dell’opera. Quindi il grafico, in quanto creatore dell’opera grafica, può pretendere di apporre la propria firma sul lavoro ideato (legge n. 633/1941, art. 20).
- nel diritto di apportare all’opera tutte le modifiche ritenute opportune e di vietare che altri la modifichino arbitrariamente (diritto all’integrità dell’opera, legge n. 633/1941, art. 20)
- nel diritto di inedito: nel diritto cioè di essere l’unico a decidere se e quando l’opera debba essere pubblicata
- nel diritto di anonimo cioè di pubblicare l’opera sotto pseudonimo o senza nome
Il diritto morale d’autore è imprescrittibile, inalienabile e trasmittibile.
Il diritto patrimoniale dell’autore
Il diritto patrimoniale d’autore è il potere di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente, ossia di riprodurla in qualsiasi modo a scopo di lucro. Tale diritto spetta origianariamente all’autore; esso è però alienabile al committente e trasmissibile agli eredi (legge n. 633/1941, art. 25).
I diritti di utilizzazione economica sono raggruppati in tre categorie:
- diritti di riproduzione e diritti di distribuzione
I diritti di riproduzione si riferiscono alla realizzazione di copie dell’opera e sono indipendenti da quelli di distribuzione. I due concetti non sono legati tra loro. - diritti di comunicazione al pubblico
Sono diritti specifici dell’opera musicale, cinemaografica e di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo. - diritti di traduzione ed elaborazione
All’autore spetta il diritto di effettuare qualsiasi tipo di modifica (creativa e non) all’opera (legge n. 633/1941, art. 18.3). Inoltre l’autore può impedire che altri non autorizzati possano plagiare, contraffare o elaborare abusivamente la propria opera.
Il cliente può richiedere i file sorgenti?
Secondo il diritto d’autore, se non espressamente indicato nel contratto, il cliente committente non può pretendere i file sorgenti – e quindi modificabili – del lavoro grafico. Il committente infatti paga per avere un lavoro grafico esecutivo, che verrà poi riprodotto in n. copie, sempre uguale a sè stesso.
Se il cliente intende apportare delle modifiche in autonomia al file del suo catalogo o brochure o qualsiasi altro lavoro grafico, deve prima comunicarlo al creativo che può scegliere di cedere i diritti patrimoniali sull’opera. Ovviamente questa opzione ha un costo normalmente molto più elevato del semplice esecutivo per la stampa.
Chi ha paura del diritto d’autore?
Dopo aver snocciolato una serie di articoli di legge vi è passata la voglia di rivolgervi ad un creativo?
Il diritto d’autore vi sembra una giungla?
Niente paura! Lo Studio Pasquariello è da sempre dalla parte delle aziende.
Informare e spiegare anche questi aspetti fa parte dell’etica dello Studio.